Art. 9.
(Livelli territoriali di governo dell'ambiente e principio di sussidiarietà).

      1. In materia di tutela degli ecosistemi, nel rispetto dei princìpi costituzionali di autonomia dei singoli, delle formazioni sociali e degli enti territoriali, lo Stato interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista, a motivo delle dimensioni o degli effetti di questa, non possano essere sufficientemente realizzati ai livelli di governo territoriale inferiore o non siano da questi effettivamente realizzati.
      2. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei rapporti tra regioni ed enti locali, ai sensi di quanto disposto dagli

 

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articoli 4 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      3. Lo Stato determina i princìpi e le linee guida al fine di assicurare condizioni e garanzie di tutela dell'ambiente uniformi nell'intero territorio della Repubblica.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela più restrittiva, qualora lo richiedano situazioni di degrado ambientale o esigenze particolari del loro territorio, purché tale tutela non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria e sia comunque compatibile con i princìpi e le linee guida fissati dallo Stato ai sensi del comma 3.